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Art. 6 - 48 -


10. Spetta alla stazione che compila li foglio di corsa di dare tutte le prescrizioni che riguardano il treno sino alla stazione di arrivo o sino a quella dove si cambia il foglio di corsa a meno che dalla Sezione Movimento tale obbligo venga esteso a determinate stazioni capo tronco intermedie le quali perciò saranno da considerarsi come limiti dei singoli tratti per le rispettive prescrizioni.

Salvo quanto è disposto dal seguente art. 15, la stazione che compila il foglio di corsa ha poi l’obbligo d’incaricare delle prescrizioni suddette, domandando conferma, altra stazione opportuna quando non abbia potuto o non possa provvedere direttamente, o quando la necessità delle prescrizioni sia sopravvenuta dopo la partenza del treno.

11. Indipendentemente dagli obblighi della stazione che compila il foglio di corsa, e ferme le disposizioni dell’art. 15, le stazioni intermedie di fermata devono di propria iniziativa provvedere alle prescrizioni dipendenti da circolari ed avvisi telegrafici pervenuti dopo l’ora di partenza — secondo l’orario — del treno dalla precedente stazione di fermata normale.

12. Quando una stazione, contrariamente all’incarico ricevuto da un’altra, non possa fare ad un treno una determinata prescrizione, è in obbligo, secondo che è più conveniente, informarne la stazione che le ha dato l’incarico o trasmettere l’incarico medesimo ad altra in grado di adempierlo.

13. Quando in una stazione intermedia del percorso del treno avvenga il cambio di locomotiva, od anche del solo personale di macchina, il dirigente si assicu-