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Art. 5 - 44 -

prescrizione vale unicamente per la stazione indicata nella prescrizione e non significa che il treno abbia per essa assicurata la via libera nelle stazioni interposte.

9. Sulle linee esercitate col regime del consenso telegrafico il libero transito può essere accordato con lo stesso telegramma del consenso completando opportunamente le formule 6 e 7.1

10. Il telegramma del libero transito deve essere scritto e trasmesso solo dopo che il dirigente si è accertato:

a) che la stazione successiva ha trasmesso il giunto dell’ultimo treno inviatole od ha accordato il consenso;

b) che tutti i treni che effettuano la precedenza o l’incrocio col treno che non si voglia far fermare, siano giunti completi e siano fermi sui binari di ricovero e con i veicoli estremi entro le traverse limite;

c) che tutti i deviatoi posti sul binario destinato al passaggio del treno (che possibilmente deve essere quello di più corretto tracciato) o che comunque lo interessino, siano disposti nella voluta posizione e se muniti di fermascambio di sicurezza siano regolarmente assicurati nella posizione stessa.

11. il dirigente si accerterà della posizione dei deviatoi di cui al punto c) del comma precedente nel modo prescritto dall’art. 11.

12. Nelle stazioni di passaggio dal doppio al semplice binario il libero transito per un treno proveniente

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  1. Al N. . . . . giunto a . . . . stazione richiedente tr. . . . . via è libera tr. . . . . con libero transito a . . . .
    Al N. . . . . via libera tr. .... con libero transito a ....