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Art. 43 | - 188 - |
disposizioni, disabilitare anche stazioni che siano sede di incrocio o di precedenza. Anche il dirigente il movimento in casi di assoluta necessità materiale, da giustificarsi ogni volta con apposito rapporto, può disabilitare la propria stazione avvertendo subito con telegramma il Capo Riparto e la Sezione Movimento.
Occorre però sempre che la stazione abbia impianti che rispondano alle condizioni richieste dai punti a), b) e d) del comma 1.
6. La Sezione od il Capo Riparto che, con disposizione speciale, ordina la disabilitazione deve darne avviso alla stazione interessata, alle due limitrofe, alle prossime capocircuito ed alle interposte stazioni origine di treni da una parte e dall’altra, e disporre, quando vi siano incroci, perchè fra le due stazioni che comprendono quella disabilitata venga soppresso uno dei due treni incrocianti ed in sua vece effettuato altro opportuno, che non abbia incrocio nella stazione disabilitata.
7. Le stazioni capocircuito debbono avvisare1 o fare avvisare delle disabilitazioni contemplate nel precedente comma 5, i treni che inoltrano verso la stazione disabilitata e, sulle linee a semplice binario, prescrivere loro la fermata nella stazione limitrofa a quella disabilitata; analogo obbligo hanno le stazioni interposte che siano origine di treni.
La stazione limitrofa a quella disabilitata nelle linee a semplice binario se, prima dell’arrivo del treno,
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- ↑ .... (stazione) disabilitata.