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- 187 - | Art. 43 |
sizione speciale. La presenza dell’anzidetto agente, se non richiesta da altre ragioni, non è necessaria nelle stazioni dove non sostano veicoli soggetti ad eventuali spostamenti sia per anormali condizioni atmosferiche sia per opera delittuosa di terzi.
3. Le due stazioni limitrofe a quella od a quelle disabilitate regolano il movimento dei treni e, sulle linee a semplice binario, adottano fra loro, per tutto il periodo della disabililazione, il regime del consenso telegrafico.
4. Il dirigente il movimento della stazione che viene disabilitata, prima di lasciare il servizio deve accertarsi, mediante visita sul posto, che tutto sia in regola, ritirare e custodire le chiavi che assicurano i deviatoi nella posizione voluta e far disporre i segnali di protezione a via libera per l’intero periodo di disabilitazione.
Sulle linee a doppio binario però, prima dell’arrivo di un treno da una direzione, il segnale che protegge la stazione disabilitata verso l’altra direzione deve essere dall’agente di guardia disposto a via impedita se il treno atteso deve fare servizio viaggiatori e questi devono attraversare i binari destinati al ricevimento dei treni provenienti da quest’altra direzione. Detto segnale sarà dall’agente di guardia ridisposto a via libera non appena i viaggiatori avranno effettuato l’attraversamento.
5. Oltre le disabilitazioni previste nell’orario generale di servizio, le Sezioni Movimento (od i Capi Riparto) in caso di necessità possono, con speciali