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Art. 42 | - 184 - |
Art. 42.
Fermate e case cantoniere.
1. Alcune località, indicate in orario, ove i treni fermano per servizio viaggiatori ed anche per servizio merci, anzichè essere rette da un dirigente il movimento (Art. 1) o da un assuntore (Art. 41) possono essere affidate ad un capofermata, che non disimpegna mansioni di dirigenza di movimento salvo che nel caso previsto dal successivo comma 3.
2. Il capofermata per quanto riguarda la circolazione dei treni deve attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dall’articolo precedente per l’assuntore.
3. Alcune fermate possono dalle Sezioni Movimento essere affidate invece a capifermata idonei alla dirigenza delle manovre, al licenziamento dei treni dalla fermata ed anche ad intervenire nel regime del giunto telegrafico. A questi capifermata, che dovranno portare in servizio il distintivo dei dirigenti il movimento, sono affidati tutti gli obblighi indicati per gli assuntori; ad essi durante la sosia di un treno spetta la dirigenza del servizio movimento; essi debbono comandare e dirigere personalmente le manovre che occorresse fare con le locomotive dei treni di passaggio, curare la manovra dei segnali di protezione, intervenire nel regime del giunto se ne sono incaricati, assicurarsi della disposizione dei deviatoi e custodire personalmente le chiavi dei relativi fermascambi.
4. Occorrendo abilitare una qualsiasi fermata al normale servizio di movimento dovrà essere presen-