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Art. 41 - 178 -

sito sul medesimo, ed assicurati mediante fermascambi le cui chiavi restano in custodia dell’assuntore che le consegnerà al capotreno nel caso di manovre.

Nelle assuntorie delle linee a doppio binario non possono effettuarsi manovre che impegnano il binario di corsa che non sia quello del treno che deve effettuarle salvo il caso di speciali disposizioni locali.

5. È proibito all’assuntore di manovrare per qualsiasi motivo i deviatoi che interessano binari di corsa; egli può soltanto eseguire manovre a braccia sui binari secondari per agevolare le eventuali operazioni di carico e scarico. Anche tali manovre saranno però vietate dalle Sezioni Movimento dove si ritenga necessario per la pendenza dei binari secondari; in tal caso esse verranno eseguite soltanto durante la sosta dei treni, per mezzo della locomotiva.

6. I veicoli stazionanti sui binari secondari debbono essere riuniti in gruppi o colonne agganciati fra loro e disposti in modo da lasciar libera la circolazione sul binario di corsa; quelli muniti di freno debbono averlo chiuso ed inoltre i veicoli estremi debbono essere fermati con stanghe o calzatoie in modo che sia impedito ogni loro movimento.

7. Durante la sosta di un treno nelle assuntorie la dirigenza del servizio movimento spetta al capotreno, il quale, occorrendo eseguire manovre, deve ritirare le chiavi dei deviatoi dall’assuntore e valersi, al caso, del personale del treno; è suo obbligo inoltre provvedere prima di partire a che i deviatoi allacciati al binario di corsa ed i veicoli eventualmente depositati nei binari secondari si trovino nelle condizioni pre-