Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/152


- 177 - Art. 41

Art. 41.
Stazioni e fermate gestite da assuntori
(Assuntorie).


1. Alcune località, indicate in orario, ove i treni fermano per servizio viaggiatori ed anche per servizio merci, anziché essere rette da un dirigente il movimento possono essere affidate, mediante contratto, ad un assuntore, che non ha mansioni di dirigenza di movimento.

2. L’assuntore per ciò che riguarda la circolazione dei treni deve conoscere e sapere applicare, oltre le disposizioni citate nel presente articolo, anche il Regolamento sui Segnali e, nelle assuntorie provviste di telegrafo o telefono, deve essere in possesso dell’abilitazione a tale servizio.

3. Le assuntorie anche se provviste di binari adatti non potranno utilizzarli per effettuare incroci e precedenze se non nel caso e con le norme del successivo comma 21.

I binari secondari debbono servire esclusivamente al deposito dei veicoli e per le manovre.

4. Il binario di corsa deve essere mantenuto sempre libero per il servizio dei treni: le eventuali manovre impegnanti il binario di corsa si possono effettuare soltanto durante la sosta dei treni e nel modo indicato nel comma 7. I deviatoi allacciati al binario di corsa devono restare normalmente disposti pel tran-