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- 175 - Art. 39


5. La locomotiva, di regola, deve viaggiare in testa al treno; può spingere il treno sulle linee per le quali vigono disposizioni speciali, ed eccezionalmente nei casi in cui è ammessa la retrocessione dei treni (Art. 23), nei casi di soccorso (Art. 30), pei treni materiali (Art. 35) e per gli spartineve (Art. 37).

6. Fra la locomotiva e le carrozze destinate al servizio viaggiatori si deve intercalare come carro scudo un altro veicolo, salvo il caso di treni muniti di freno continuo attivo e salvo le eccezioni indicate nell’orario generale di servizio.

7. Il veicolo in cui prende posto il capotreno non dovrà mai distare dalla locomotiva più di 40 assi, salvo eccezioni autorizzate. Nei treni viaggiatori detto veicolo deve, di massima, trovarsi alla testa delle carrozze.

8. I carri contenenti materie esplodenti ed infiammabili debbono essere collocati il più lontano possibile dalla locomotiva, pur tenendo conto della regolare composizione del treno nei riguardi della destinazione dei singoli veicoli.

9. I trasporti di carri carichi di travi o colli indivisibili di lunghezza eccezionale, di massi di peso eccezionale, di bestie feroci, di merci infettanti, infiammabili ed esplodenti, e dei carri gru debbono escludersi dai treni viaggiatori che non siano indicati nell’orario generale di servizio per la deroga alla presente prescrizione.

10. Le stazioni capotronco, d’origine dei treni, e quelle dove si cambiasse gruppo di locomotiva, nel