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Art. 39 | - 174 - |
Art. 39.
Composizione dei treni.
1. Nella composizione dei treni non deve essere oltrepassato il limite massimo di assi indicato nell’orario generale di servizio e, sulle linee con discesa superiore al 20 per mille, anche il massimo della prestazione di una locomotiva del gruppo di maggiore potenzialità, ancorché i treni siano in trazione multipla.
2. La composizione dei treni deve inoltre essere fatta, di regola, in modo che per la qualità del materiale essi possano viaggiare non soltanto alla massima velocità consentita dal rispettivo orario, ma anche a velocità maggiore per gli eventuali ricuperi.
3. La velocità a cui possono viaggiare i veicoli risulta dalle apposite marche segnate sulle rispettive casse o dalle disposizioni contenute nella Prefazione Generale all’orario, od altrimenti partecipate, in relazione alla conformazione dei veicoli stessi, secondo che sono caricati per tutta la portata e secondo la qualità del carico.
4. Il numero dei freni attivi (freni validi ed occupati da frenatore) occorrenti per ciascun treno in relazione alla rispettiva categoria oraria risulta dalle apposite tabelle inserite nella Prefazione Generale all’orario.