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Art. 37 - 166 -

vamente almeno ogni due ore, quando continui a nevicare, i dirigenti devono comunicare telegraficamente l’altezza raggiunta dalla neve alle stazioni munite di locomotiva di riserva o di spartineve nella cui zona d’azione esse si trovano ed alla stazione che nella Prefazione compartimentale all’orario di servizio risulta incaricata di riassumere le notizie ad essa trasmesse e comunicarle alle Sezioni Movimento — Materiale e Trazione — Lavori — , ai Riparti Lavori ed ai Capi Riparto Movimento interessati.

3. Con le stesse norme dovrà essere dato l’avviso della cessazione della nevicata.

4. Spetta esclusivamente ai funzionari ed agenti del Servizio Lavori l’iniziativa per lo sgombero della linea, come pure la richiesta per mettere in circolazione lo spartineve o i vomeri spartineve. I dirigenti devono però far loro presenti le speciali esigenze della linea e della stazione per l’adozione dei provvedimenti opportuni.


Art. 37.
Circolazione degli spartineve.


1. Di massima lo spartineve deve viaggiare con le norme stabilite pei treni ad orario libero (Art. 28) previ accordi che il dirigente deve prendere coll’agente del Servizio Lavori che scorta lo spartineve.

2. Il carro spartineve non dovrà mai essere fatto funzionare in testa ad un treno che serva ai trasporti ordinari.