Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/140


- 165 - Art. 36

sta deve pertanto direttamente, o a mezzo di un suo incaricato, assicurarsi che siano osservate le norme stabilite per le precedenze e per gli incroci che il treno materiali, ricoverato nella cava, dovesse rispettare.

10. Nei tratti di lavoro su linea con pendenza superiore al 10 per mille — senza contropendenza — la locomotiva del treno materiali dev’essere collocata dalla parte più bassa, salvo le eccezioni da autorizzarsi di volta in volta, dai Servizi dell’Esercizio.

11. Nel tratto di lavoro il sorvegliante del Servizio Lavori può sostituire il capotreno assumendone ogni obbligo e responsabilità ed i frenatori possono essere sostituiti da cantonieri abilitati all’uso dei freni.


Art. 36.
Servizio in tempo di neve.


1. Le Sezioni Movimento e quelle Lavori provvederanno, quando lo ritengano necessario, affinchè durante le nevicate il servizio delle stazioni e quello di vigilanza delle linee, sia reso continuo anche nelle linee ove sono normalmente ammessi gli intervalli giornalieri di sospensione (Art. 33).

Le locomotive di riserva e gli spartineve devono essere messi in condizioni di partire appena richiesti.

2. Quando la neve abbia raggiunto almeno 5 centimetri di altezza sul piano delle rotaie, e successi-