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Art. 35 - 164 -


4. Sulle linee a doppio binario, può essere previsto nell’orario del treno materiali, il suo inoltro nei tratti di lavoro, anche sul binario illegale.

5. Il dimezzamento dei treni materiali per facilitare il carico e lo scarico sui tratti di lavoro è vietato a meno di annotazione esplicita nell’orario, che in tal caso dovrà contenere anche le istruzioni necessarie.

6. Un tratto di lavoro può comprendere anche una o più stazioni, ma deve essere stabilita in orario, od altrimenti prescritta la fermata in ciascuna di esse.

7. Il treno materiali deve sospendere il lavoro in tempo per trovarsi in stazione non più tardi dell’ora stabilita dal suo orario; esso può anche anticipare il suo ricovero purché, percorrendo il semplice binario od il binario legale sul doppio, trovi il segnale fisso disposto a via libera, oppure ne abbia avuto il permesso con ordine scritto.

Quando il ritorno avvenga sul binario illegale, nell’orario del treno materiali deve risultare il modo di procedere nell’ingresso in stazione.

8. Sui tratti di lavoro si omette la segnalazione dei treni materiali quando ciò risulti dall’orario ed il personale di linea sia avvisato con correntale.

9. Per la circolazione dei treni materiali, i binari di cava allacciati in piena linea, quando corrispondono con una stazione mediante telegrafo o telefono od anche con consensi meccanici od elettrici su segnali fissi, si considerano come facenti parte della stazione con cui sono in diretta comunicazione. Il dirigente di que-