Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/137

Art. 35 - 162 -

dall’altra, le stazioni tra esse interposte e, con le norme d’uso, gli Uffici e le Autorità interessate.

10. Per tutto il periodo dell’interruzione di un tratto di linea le due stazioni estreme del tratto interrotto devono funzionare quali capotronco agli effetti degli annunci di soppressione e di effettuazione di treni e per tutte le disposizioni di movimento che si rendessero necessarie nel rispettivo tratto rimasto in esercizio tra esse e le capotronco più vicine.


Art. 35.

Circolazione dei treni materiali.


1. Nella circolazione dei treni materiali sono da distinguersi i tratti percorsi da detti treni senza fermate in linea, dai tratti di lavoro che sono indicati nell’orario. Quando l’orario di un treno materiali prevede diverse corse, queste debbono essere considerate come altrettanti treni distinti. Con annotazione in orario potrà però essere prescritto che l’effettuazione delle varie corse sia annunciata dalla stazione che mette in circolazione la prima corsa.

2. La circolazione dei treni materiali è soggetta alle norme che regolano gli altri treni straordinari; però il ritorno dai tratti di lavoro può accadere senza che il treno abbia raggiunta la stazione successiva.

L’orario deve imporre il loro ricovero in una stazione o cava almeno 5 minuti prima che parta da una delle due stazioni limitrofe il treno al quale deve essere lasciata libera la via.