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- 155 - Art. 34


Nel primo caso, quando non sia già prevista in orario, spetta alla Sezione Movimento di provvedere al programma per la durata del servizio sul binario unico, adottando tutte le prescrizioni stabilite per le linee a semplice binario. Gli incroci dei treni che non risultino nel programma, perchè non interessanti l’intervallo di servizio a binario unico mentre, per ritardo, vengono a cadervi, dovranno essere regolati dalle stazioni che si trovano sul tratto medesimo in base al disposto del comma 13 dell’art. 26, e quelle di dette stazioni che istradano un treno sul binario illegale (ognuna pel tratto attiguo fino alla prossima stazione) debbono considerarsi come sede normale di incrocio del treno stesso coi treni che esso avrebbe trovati per orario sul tratto medesimo e non devono perciò licenziarlo finchè non siano giunti gli incrocianti.

Se invece l’interruzione è accidentale spetterà alle stazioni regolare la circolazione applicando soltanto le disposizioni dei seguenti comma, salvo l’obbligo della Sezione o del Capo Riparto d’intervenire, non appena sia possibile, con apposito programma quando la durata dell’interruzione rendesse l’intervento ancora tempestivo.

2. L’annuncio telegrafico della riduzione del servizio su binario unico deve essere dato a tutte le stazioni fino alla due capotronco attigue ed al Capo Riparto. Provvederà a tale annuncio la stazione dove i treni iniziano il percorso sul binario per essi illegale quando il servizio su binario unico è disposto con ordine superiore; provvederà invece la stazione che riceve per prima l’avviso dell’interruzione quando questa sia accidentale.