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Art. 34 - 154 -

conferma1 da una delle stazioni finitime, mediani e comunicazione scritta o regolare telegramma o fonogramma, dei limiti effettivi dell’intervallo stesso.

La conferma sarà richiesta alla stazione limitrofa da cui deve provenire il treno che sull’orario delimita l’intervallo, od alla stazione più vicina quando per l’inizio dell’intervallo è stabilita invece una determinata ora.

In tale conferma2 la stazione deve indicare le ore oppure i treni il cui transito segna l’effettivo inizio e l’effettivo termine dell’intervallo, nonchè i treni materiali da effettuarsi nell’intervallo stesso.


Art. 34.

Circolazione su binario unico di linee a doppio binario. Interruzione di linea.


1. Quando sia temporaneamente interrotta la circolazione su uno dei binari delle linee a doppio binario, essa potrà essere attivata nei due sensi sul binario rimasto libero.

L’interruzione può essere preveduta e disposta di ordine superiore, per lavori, per circolazione di treni materiali, o per altri motivi; oppure può essere accidentale.

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  1. Confermate limiti intervallo.
  2. Intervallo avrà inizio ore ... (oppure) dopo transito treno ... in orario (oppure) in ritardo e fine ore ... (oppure) con transito treno ... in orario (aggiungendo se del caso) effettuasi treni materiali in servizio lavori (o) elettrificazione da ... a ...