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Art. 33 - 152 -


8. Durante il periodo stabilito per l’interruzione non è ammesso il transito di alcun treno, sul binario interrotto, salvo i seguenti:

— treni materiali, tanto se regolati da orario prestabilito come da orario libero; in questo caso sulle linee elettrificate il richiedente dovrà provvedere affinchè alla stazione pervenga tempestivamente, oltre la richiesta di effettuazione, anche il nulla osta dell’altro agente interessato (dipendente rispettivamente dall’Ufficio Elettrificazione o dalla Sezione Lavori) senza di che la stazione non dovrà dar corso alla domanda;

— supplementari viaggiatori del treno delimitante l’inizio dell’intervallo secondo il fascicolo orario, nel solo caso che detto treno sia un treno viaggiatori e ne occorra lo sdoppiamento per esigenze del servizio del pubblico.

Sulle linee a semplice binario e su quelle a doppio con interruzione contemporanea per entrambi i binari potranno, ben inteso, effettuarsi sempre i treni preceduti da staffetta anche durante l’intervallo di interruzione. In tale caso, come pure quando si effettuassero simili treni entro l’ora precedente l’inizio dell’intervallo e l’ora susseguente la fine dell’intervallo stesso, questo, se rimarrà ancora utilizzabile, avrà inizio soltanto un’ora dopo che il treno preceduto da staffetta abbia raggiunto la prima stazione munita di locomotiva di riserva, ed avrà termine un’ora prima del transito della staffetta secondo il suo orario.

9. Qualora sulle linee a semplice binario e su quelle a doppio con interruzione contemporanea per entrambi i binari, qualcuno dei treni viaggiatori precedenti secondo orario l’intervallo di interruzione (ivi compreso,