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- 149 - Art. 32-bis



Art. 32-bis.

Circolazione dei treni senza la scorta di Agenti del movimento.


1. Su determinate linee della rete, subordinatamente ad opportune prescrizioni di circolazione e di frenatura, da stabilirsi caso per caso dal Servizio Materiale e Trazione, di concerto con quello del Movimento, e previo benestare del Direttore Generale, possono circolare senza scorta di agenti del movimento treni di composizione non superiore ai 16 assi.

2. Sulle linee esercitate col blocco (automatico o no) il treno che segue immediatamente un treno affidato ad un solo guidatore deve circolare col consenso telegrafico.

3. Per i treni affidati al solo guidatore non sono applicabili le disposizioni dell’art. 8 comma 3 del Regolamento Circolazione Treni e 31 del Regolamento Segnali.

4. La stazione che non riesca a procurarsi il giunto, o il consenso telegrafico per un treno che debba viaggiare a seguito di un altro affidato al solo guidatore, non dovrà lasciar proseguire il secondo treno sul tratto occupato dal primo. In caso di assoluta necessità o di invio di soccorso, il treno che eccezionalmente fosse inoltrato sul tratto di binario occupato, dovrà essere preceduto a 1000 metri da un agente con segnale a mano.