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Art. 32 - 146 -


Le locomotive di riserva delle stazioni, che non sono sede di deposito con dotazione di locomotive, possono essere utilizzate anche per le manovre nei limiti che risultano dai turni di servizio.

4. Quando un treno viaggiatori subisca nel tratto fra due stazioni attigue un ritardo di 20 o più minuti, la stazione che per prima ne sarà informata ne darà avviso a quella provvista di locomotiva di riserva affinchè la tenga pronta.


Art. 32.

Locomotive dì rinforzo ai treni e viaggio di locomotive isolate.


1. La stazione che aggiunge la locomotiva di rinforzo ad un treno, salvo speciali disposizioni locali, deve darne avviso a quella dove termina il rinforzo per la restituzione ed, occorrendo, deve fare esporre al treno il segnale di locomotiva di ritorno.

2. La stazione ove una locomotiva cessa il rinforzo ad un treno provvederà al suo ritorno effettuando un treno straordinario oppure in doppio ad un treno o, quando sia richiesto per maggior sollecitudine, ad orario libero. Le locomotive di ritorno possono essere utilizzate per invio di veicoli.

3. L’effettuazione di un treno straordinario per l’inoltro delle locomotive isolate, non è subordinata all’autorizzazione del Capo Riparto.

4. Non occorre che le locomotive isolate siano scortate da un agente del movimento. Sarà loro prescritto