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- 145 - Art. 31


La zona d’azione di ciascuna locomotiva di riserva è indicata nell’orario di servizio.

2. Il dirigente della stazione sede di riserva deve avvisare le sedi limitrofe quando non abbia più disponibile la propria riserva: detto avviso non è necessario quando la riserva viene spostata dalla sede senza uscire dalla sua zona d’azione in modo da poterla riavere subito in caso di bisogno senza causare gravi ritardi ai treni viaggiatori, o quando possa essere comunque sostituita.

Se il servizio di riserva non è permanente la locomotiva può essere spenta e il personale può allontanarsene solo dopo che l’ultimo treno sia uscito dalla zona di competenza della riserva.

La stazione limite della zona d’azione d’una locomotiva di riserva con orario limitato è tenuta a dare il giunto dell’ultimo treno alla stazione sede della riserva.

3. Le locomotive di riserva possono essere utilizzate, oltre che per soccorso:

a) in sussidio od in sostituzione della locomotiva dei treni viaggiatori che non possano, per una causa qualsiasi, mantenere la velocità d’orario, o quando la loro corsa si effettui in condizioni atmosferiche eccezionali, od anche in caso di notevole sovraccarico.

b) per effettuare treni supplementari ed anche straordinari, compatibilmente però coi bisogni del servizio locale della stazione che viene ad essere privata della riserva, e quindi previ accordi col deposito da cui dipende la locomotiva.

La domanda della locomotiva di riserva sarà fatta dal dirigente in iscritto o col telefono.