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- 143 - Art. 30

Art. 30.
Invio della locomotiva di soccorso ― Ricognizione.


1. La stazione che riceve la richiesta della locomotiva di soccorso con o senza carro attrezzi dovrà provvedere al suo invio più sollecito possibile, o in doppio ad un treno o isolata coll’orario di un treno straordinario, o come treno ad orario libero, fino alla stazione in cui occorra il soccorso od a cui fa capo il tratto ingombro. Se la domanda di soccorso con lavoratori ed attrezzi si riferisce ad un treno viaggiatori, la stazione dovrà inviare con la locomotiva anche carrozze per un eventuale trasbordo ed in ogni caso i mezzi sanitari di soccorso che fossero stati richiesti.

2. La locomotiva di soccorso quando non viaggia in doppio ad un treno dev’essere possibilmente scortata; la scorta occorre però sempre pel tratto ingombro.

Quando una locomotiva di soccorso può percorrere la linea dopo l’ora di passaggio prescritta per un treno viaggiante in direzione opposta, e non ancora transitato, la linea è da considerarsi preavvisata.

3. L’invio della locomotiva sul binario occupato deve farsi soltanto d’iniziativa o per autorizzazione della stazione alla quale giunge il segnale a mano, di blocco od a campana di richiesta di soccorso, però, quando l’invio stesso si debba fare in direzione contraria a quella del treno da soccorrere, non dovrà avvenire prima che sia giunta la richiesta scritta o telefonica.

4. Delle due stazioni che delimitano il tratto ingombro quella che vi inoltra la locomotiva prenderà ac-