Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/117

Art. 29 - 142 -

rigente provvede in conformità alle disposizioni precedenti.

L’improvvisa mancanza o il malore del macchinista, non coadiuvato da un fochista abilitato, deve considerarsi come caso di guasto di locomotiva; però, se il fatto avviene in linea, il treno potrà essere condotto nella prossima stazione dal fochista, purché si dichiari capace di farlo, coadiuvato da un agente del treno.

Se il fatto si verifica in stazione e non si abbia disponibile un altro macchinista o fochista abilitato nè vi siano treni utili per farlo venire da un vicino deposito, si provvede alla chiamata della locomotiva di soccorso quando non sia ritenuto conveniente sopprimere il treno e farne proseguire il materiale con altro treno successivo.

Nel caso di improvvisa mancanza o di malore dei fochista sulle locomotive dei treni, può di massima essere destinato a sostituirlo sino alla prossima stazione, oppure, a giudizio del macchinista, sino alla successiva stazione provvista di locomotiva di riserva, un agente del treno o di stazione, a seconda che torni più opportuno, il quale sia capace di coadiuvare il macchinista nelle operazioni di fatica, conosca i segnali e dimostri inoltre, in base alle istruzioni che, occorrendo, possono essergli date dal macchinista, di sapere chiudere il regolatore — oppure azionare lo scatto dell’interruttore automatico delle locomotive elettriche — di eseguire la manovra del rubinetto del freno Westinghouse per portarlo nella sola posizione estrema di frenatura rapida, e di fare agire il fischio.