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Art. 28 | - 138 - |
Il personale interessato dei treni e delle stazioni dovrà essere avvertito degli incroci secondo le norme stabilite per gli incroci anormali.
2. Quando non funzioni nè il telegrafo, nè il telefono, nè il blocco, i treni ad orario libero non si devono effettuare, a meno che siano richiesti per l’invio di una locomotiva di soccorso o per altra assoluta necessità. In tal caso la corsa dei treni ad orario libero sulle linee a semplice binario sarà regolata in modo che il treno partendo da una stazione possa giungere nella successiva d’incrocio almeno 10 minuti prima dell’ora normale di partenza del treno incrociante; altrimenti ed anche quando non si abbia la certezza assoluta che non parta dalla stazione opposta altro treno ad orario libero, il treno che si effettua dev’essere protetto in avanti da un agente col segnale a mano alla distanza di mille metri. A tale protezione deve ricorrere il capotreno quando, per ritardo in linea, non fosse più possibile arrivare alla successiva stazione atta agli incroci nel limite di tempo prescritto; il capotreno è inoltre tenuto a proteggere il treno a termini dell’art. 20.3.
3. Le stazioni cureranno, quando ve ne sia la possibilità, che i treni ad orario libero siano segnalati. Quando la segnalazione sia stata omessa i treni ad orario libero dovranno osservare le prescrizioni dell’art. 15.31.
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alla locomotiva) viaggiante ad orario libero (ed occorrendo: che incrocierà a ... tr. ...).
Oppure:
Al n. ... via libera al treno (o locomotiva) viaggiante a orario libero.