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- 137 - | Art. 28 |
comunicati per iscritto od anche per telefono purchè sia in uso il registro per la corrispondenza telefonica.
17. Tutte le prescrizioni di competenza dei dirigenti relative allo spostamento di un incrocio, debbono essere compiute in ciascuna stazione esclusivamente dallo stesso agente; se in casi eccezionali ciò non fosse possibile, le prescrizioni in sospeso dovranno essere specificatamente indicate nelle consegne scritte sul registro M-55.
18. In caso di ritardo, in relazione all’art. 3.4, debbono essere soppresse le fermate dei treni stabilite dall’orario o prescritte dalle stazioni unicamente per incrocio, quando tali incroci siano stati spostati in altra stazione precedente.
Art. 28.
Effettuazione dei treni od orario libero.
1. Quando occorra provvedere d’urgenza all’inoltro di un treno e non sia possibile nè torni conveniente effettuare uno straordinario ad orario prestabilito (art. 15) le stazioni potranno effettuare uno straordinario ad orario libero. Non occorre in questo caso l’autorizzazione preventiva del Capo Riparto.
La circolazione dei treni ad orario libero deve essere regolata da stazione a stazione col consenso telegrafico1, e la stazione che accorda il consenso dovrà, occorrendo, fissare gli incroci.
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- ↑ Date consenso treno viaggiante ad orario libero con ... quantità veicoli carichi o vuoti o sola locomotiva per .... destinazione rispetto tr. ...
— Al n. ... giunto a ... tr. ... via libera al treno (od