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- 135 - | Art. 27 |
10. Quando non funzioni il telegrafo o il telefono, gli incroci saranno spostati mediante telegrammi da mandarsi in busta col mezzo più sollecito, numerati e compilati come quelli da trasmettersi per filo.
11. Lo spostamento d’incrocio si deve ritenere stabilito solamente dopo la trasmissione completa del telegramma o fonogramma d’accettazione compresa la firma del dirigente.
La stazione che ha proposto lo spostamento d’incrocio quando abbia ricevuto — anche solo in busta, — il telegramma di accettazione d’incrocio, completo con la firma, ancorchè non possa ripeterlo, può licenziare il treno. Il dirigente che ha accettato l’incrocio, dopo avere trasmesso il telegramma o fonogramma relativo completo con la firma, ancorchè non sia stato ripetuto, deve trattenere il treno.
12. Il capotreno ed il personale di macchina non debbono proseguire oltre la stazione d’incrocio normale od oltre quella nella quale l’incrocio fu prescritto se non hanno ricevuto l’avviso del cambio d’incrocio con prescrizione sul foglio di corsa e con modulo M-1, sul quale sia indicato il numero del telegramma di accettazione del cambiamento d’incrocio o l’annotazione di cui al comma 13. I deviatori non debbono lasciar proseguire un treno che debba incrociarne un altro se non sono stati avvisati del cambio d’incrocio.
Al capotreno, al personale di macchina ed ai deviatori la prescrizione e l’avviso del cambio d’incrocio impongono rispettivamente nella stazione d’incrocio anormale di attendere e di far attendere il treno incrociante.