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- 129 - | Art. 27 |
tratto comune a semplice binario per un treno di una linea rispetto quelli dell’altra considerandole quali stazioni di origine o termine di corsa di detto treno secondo che questo si avvii sul tratto comune o ne provenga.
Art. 27.
Spostamento degli incroci.
1. Nel caso di anticipo (Art. 3.3) o di ritardo di uno dei due treni incrocianti, od anche di entrambi ma in diversa misura, il dirigente della stazione in cui dovrebbe avvenire l’incrocio lo deve spostare in altra dove diventi più conveniente.
2. Nello scegliere la nuova stazione d’incrocio si deve favorire la corsa del treno di maggiore importanza, tenendo anche conto delle eventuali coincidenze; si deve inoltre ben calcolare fino a quale stazione l’incrocio può essere portato per evitare successivi spostamenti.
3. Il dirigente della stazione d’incrocio, indipendentemente dall’obbligo che hanno le altre stazioni di notificare i ritardi (Art. 18.9), deve procurarsi quelle altre più precise e recenti notizie su cui possa basare i suoi calcoli per stabilire in quale stazione torni più conveniente spostare l’incrocio. A questa rivolgerà quindi la proposta di spostamento col telegramma
Formula 32: Trattenete a ... tr. ... per incrociare tr. ... orario (con ... mr).