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Art. 26 - 128 -


11. Quando un treno, entrato in una stazione ingombra colla coda la via d’uscita del treno incrociante, è obbligo tanto del deviatore di servizio da quel lato, quanto del frenatore di coda, di esporre subito e mantenere esposto il segnale di arresto in vista del treno che dovrebbe partire e procurare di avvisarne il dirigente.

12. Le stazioni nel segnare nel foglio di corsa gli incroci ai treni devono attenersi alle indicazioni risultanti dagli orari di servizio.

13. Indipendentemente dagli incroci indicati in orario, secondo le norme dell’allegato I, le stazioni nel caso di treni che per orario o per limitazione di percorso vi iniziano o vi terminano la corsa debbono ritenersi sede normale d’incrocio di quelli fra i treni stessi che debbono in esse attendere l’arrivo di un altro viaggiante in direzione opposta anche se in orario non abbiano segnato incrocio.

Quando poi l’incrocio si effettui in un intervallo di 15 minuti il dirigente deve darne avviso al personale di stazione ed a quello del treno che deve attendere l’arrivo dell’incrociante, e se la stazione non è di quelle indicate nell’art. 14.11, dove i treni debbono sempre entrare con precauzione, deve provvedere che sia avvisato anche il treno atteso.

Le disposizioni predette sono pure riferibili alle stazioni di passaggio dal doppio al semplice binario per un treno che prosegua sul semplice rispetto ai treni che incontra, per orario, sul doppio, considerandole come stazione di origine per detto treno e alle stazioni di diramazioni quando i treni percorrono un