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- 125 - Art. 26


2. Per gli incroci senza fermata nelle stazioni di cui al punto a) del comma 1, la facoltà di non fermare il treno che arriva per ultimo è subordinata al regolare funzionamento dei collegamenti di sicurezza, ed inoltre se la stazione non è su linea esercitata col blocco, allo scambio per tale treno, del consenso telegrafico con la stazione successiva. La posizione a via libera a tempo opportuno dei segnali di protezione e di partenza indica che di fatto l’incrocio avviene senza fermata.

Quando occorra invece che l’incrocio si effettui con fermata, basterà che le dette stazioni facciano trovare il segnale d’avviso ed il corrispondente di partenza a via impedita.

3. Per gli incroci senza fermata nelle stazioni comprese nel punto b), da effettuarsi col telegramma del libero transito, il dirigente deve attenersi a quanto è prescritto dai comma 8, 9, 10 e 11 dell’art. 5.

Pei treni invece pei quali si permette, con annotazioni speciali in orario, l’incrocio senza fermata del treno che arriva per ultimo nelle stazioni di diramazione o di passaggio dal doppio al semplice binario e viceversa, il dirigente, pur omettendo la trasmissione del telegramma del libero transito, dovrà attenersi a tutte le altre prescrizioni, come se il passaggio senza fermata accadesse per libero transito telegrafico e, quando egli non potesse personalmente o a mezzo dell’apposito incaricato provvedere agli accertamenti prescritti ed al ritiro delle chiavi, dovrà far prescrivere al treno la fermata o riceverlo con le norme dell’articolo 12.4.