Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/10


- 35 - Art. 3


non hanno ricevuto dalla stazione successiva l’avviso che il treno precedentemente partito nella stessa direzione vi è giunto completo. Tale avviso non occorre sulle linee a semplice binario quando fra due treni che dovrebbero seguirsi viene ad essere interposto un altro treno viaggiante in senso opposto.

Sulle linee esercitate col regime del consenso telegrafico le stazioni non possono licenziare un treno se prima non hanno chiesto ed ottenuto dalla successiva l’avviso di «via libera».

La stazione alla quale viene rivolta la domanda di consenso deve concederlo solo quando sia giunto in essa completo il treno precedente e, sulle linee a semplice binario, con la condizione che sia arrivato nella stazione che ha chiesto il consenso l’ultimo treno che le è stato inviato in senso opposto.

Sulle linee esercitate col giunto quando, per spostamento di incrocio, due treni vengono a seguirsi mentre tra l’uno e l’altro era prima intercalato un treno in direzione opposta si deve applicare, per la partenza del secondo treno, il consenso telegrafico.

8. Col sistema di blocco le linee sono suddivise in tratti, detti sezioni di blocco, delimitati da segnali fissi collegati fra loro in modo tale che non possano disporsi a via libera per la partenza o per il passaggio di un treno, se il treno precedente non abbia sgombrata la sezione e sulle linee a semplice binario nemmeno se fra due stazioni attigue si trovi un treno viaggiante in direzione opposta1.

_____________________
  1. Vedere Istruzione per i guardablocco ed i dirigenti il movimento circa l’esercizio del blocco.