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Il 1° potrà essere a volume; il 2° dovrà essere a schede.
Tanto nei volumi quanto sulle schede è rigorosamente vietato di raschiare o di cancellare con acidi.
Le correzioni che fossero necessarie si faranno con inchiostro rosso, per modo che si possa sempre leggere quello che prima era scritto.
Art. 11. — Oltre il registro d’ingresso indicato all’Art. 9 e i cataloghi all’Art. 10 si terranno dal Bibliotecario anche i seguenti registri:
1. Un libro di cassa.
2. Un giornale delle spese.
3. Un elenco delle opere in continuazione.
4. Un registro delle opere date giornalmente in lettura nella sala di studio con la firma dei lettori.
5. Un registro dei libri dati in prestito.
6. Un registro delle lettere in arrivo e uno di quelle in partenza
7. Un registro dei doni in cui saranno notati cronologicamente i titoli dei libri donati e il nome del donatore.
8. Un registro dei libri richiesti in prestito ad altre biblioteche.
9. Un registro esposto al pubblico dove gli studiosi potranno indicare i libri dei quali desidererebbero che la Biblioteca facesse acquisto.
10. Un libro dei verbali delle adunanze.
11. Un inventario dei mobili.