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57.

In seguito formerà il libro di trasporto, riducendolo ad uno, o più volumi, secondo la maggiore, o minore ampiezza del catasto. Dovrà pure l’accennato libro di trasporto essere, siccome il catasto, esattamente affogliato in ogni facciata, scritto in carattere intelligibile, in carta reale senza cancellature; e se pure alcuna fosse inevitabile, si farà per modo, che possa ancora leggersi il cancellato. Dovranno in esso descriversi secondo l’ordine alfabetico del catasto tutt’i possessori de’ beni in questo descritti, esprimendo rispetto a caduno non solo il numero del foglio, o della facciata del catasto, ma altresì il quantitativo della misura, e del registro, o estimo in iscrittura corrente, con replicare essa misura, allibramento, o estimo in cifra in due distinte colonne, e lasciare intanto per caduno di essi possessori a proporzione delle pezze da caduno possedute alcuni fogli interamente in bianco, al fine di potervi descrivere tempo per tempo le mutazioni, che succederanno per qualunque titolo, o causa.

58.

Terminato che avrà il libro, o libri, procederà in fine di esso, o di essi alla sua dichiarazione di averlo desunto dal libro del catasto da esso formato, identificandolo con rapporto alla dichiarazione a piè del medesimo esistente: e dove per detti trasporti si fosse dovuto formare due, o più volumi, replicherà la dichiarazione in cadun volume, spiegando sempre la quantità de’ fogli di caduno di essi.

 
 
59.