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44.
Contro alle collaudazioni, e relazioni fatte nella sovra ingiunta conformità non si darà luogo a revisione, salvo che vi concorrano ben giuste, e legittime cause di sospetto verso il collaudatore, e ne sia dimostrata l’erroneità del giudizio: nel qual caso si ammetterà la revisione; ma la spesa della nuova collaudazione non cadrà mai a carico del pubblico, ma sì bene o del collaudatore, se avrà mancato, o di chi sarà ricorso per la revisione senza giusto fondamento.
45.
Le operazioni per la collaudazione, sì nel caso vi si faccia luogo, che nell’altro, in cui venga sospesa, o negata, essendo indirizzate alla cautela del pubblico, sarà perciò la spesa per esse a carico del medesimo. Per contro tutte le altre maggiori spese dopo le suddette prime di qualunque natura sieno, niuna esclusa sì nel caso di sospensione, che di negata approvazione, e rinnovazione di sperimenti per ottenerla, saranno sempre a totale costo del Geometra, siccome avente dato causa alle medesime: dovranno bensì essere anticipate da’ pubblici sulla mercede dovuta al Geometra. Per quest’effetto si contratterà sempre la ritenzione di una parte di detta mercede, sino a che tutta l’operazione sia compiuta, collaudata, e rimessa ogni cosa alla comunità, come sovra.
46.
Dopo la collaudazione della misura nel totale, e non mai prima, farassi luogo alla ricognizione della parziaria, ad oggetto che ognuno de’ proprietarj abbia ad accertarsi