Pagina:Regno di Sardegna - Regolamento misurazioni territoriali 5 dicembre 1775.djvu/2

2
 
 


2.

Prima di devenire alla misura perimetrale, dovrà il Geometra, che ne avrà assunta l’impresa, procedere coll’intervento d’un deputato della città, o comunità ben pratico del territorio, e del Segretaro di essa, e di quell’altro soggetto, che sarà dall’uffizio dell’Intendenza delegato a riconoscere la linea divisoria dell’intero territorio in contraddittorio di caduno de’ deputati de’ pubblici confinanti per tutta l’estensione de’ rispettivi confini. Intanto anderà esso formando la dimostrazione de’ medesimi col piantamento di que’ maggiori visibili segnali, e termini, che, oltre a’ già esistentivi, fossero tuttavía necessarj, e col formarvi all’uopo, e ad ogn’inchiesta de’ deputati anche una linea sul terreno per via di un fosso, affine di vie meglio assicurare l’effettiva misura perimetrale.

3.

I pubblici per l’intervento del loro deputato alla suddetta ricognizione saranno moniti nella maniera, e forma, che verrà prescritta dal delegato, spezialmente per l’effetto degli opportuni riguardi, e requisitorie, quando si tratterà di comunità di provincia diversa. Il delegato poi raccoglierà le copie autentiche degli atti di deputazione, e de’ singoli deputati per inserirli ne’ verbali, che giornalmente si faranno colla rispettiva soscrizione non meno del Geometra, che di essi deputati, per quanto riguarda il confine del proprio territorio; e nel verbale dell’ultimo giorno s’inserirà la figura dimostrativa, di cui sovra.

 
 
4.