Pagina:Regno di Sardegna - Regio Editto 9 maggio 1794.djvu/3


2

Dovranno tutti a’ termini del suddetto Editto essere provveduti di fucile, o altre armi di qualunque sorta, e così pure di munizioni da guerra, e da bocca per giorni quattro, per recarsi dove sarà ordinato dalli Comandanti, che verranno preposti a’ rispettivi Dipartimenti, e quanto a quelli, che non fossero in istato di provvedersene, dovranno supplirvi le rispettive Amministrazioni.

3

Occorrendo, che la spedizione debba eccedere il termine di giorni quattro, e si riconosca perciò necessaria una maggiore quantità di munizioni da guerra, e da bocca, ne verrà a misura del bisogno somministrata a coloro, che venissero a mancarne, una quantità proporzionata alla spedizione.

4

L’armamento sarà organizzato, e diretto da un numero d’Uffiziali di sperimentata capacità, giusta le istruzioni, che loro verranno date d’ordine Nostro; e nel caso della spedizione non solamente gli Uffiziali di Giustizia, gli Amministratori, ed i Segretarj delle rispettive Amministrazioni dovranno unirsi alla Massa del loro Dipartimento, ma confidiamo altresì, che i Vassalli de’ Luoghi, e le Persone le più facoltose, oltre il personale loro intervento, si faranno una premura di somministrare de’ viveri a favore principalmente di quelli, che più ne abbisognassero.

5

Incarichiamo le Amministrazioni de’ Pubblici di provvedere a carico del Registro alla sussistenza di quelle famiglie, che pendente l’absenza degli accorsi all’Armamento non avessero altro mezzo per supplirvi.