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i) in caso di suicidio la polizza è annullata;
l) le domande di liquidazione per morte, sono dirette all’Istituto Nazionale delle Assicurazioni in Roma;
m) se manca la designazione del beneficiario che si può cambiare, hanno diritto di esigere la polizza gli eredi legittimi, dei militari morti, secondo le norme ordinarie del codice civile.


Successioni.

Sono stabilite esenzioni e facilitazioni fiscali per la successioni dei militari caduti in guerra.

Per il peculio castrense è stabilito quanto segue:

Gli eredi dei militari e degli altri individui addetti all’esercito in campagna, morti in guerra o per causa di ferita o malattia riportata in guerra e a causa della guerra, entro i 12 mesi susseguenti alla morte, saranno ammessi in esenzione da denunzia e dal pagamento della tassa di successione, nel possesso delle somme e dei valori, degli oggetti di pertinenza dei defunti, rimasti presso l’Amministrazione militare, nonchè dell’importo delle competenze ed assegni personali dovuti dalla detta Amministrazione da quelle civili, da quelle pubbliche.

Gli eredi potranno delegare uno solo di essi od una terza persona a ricevere in consegna tutte le somme, oggetti, valori, mediante una dichiarazione in carta libera da rilasciarsi avanti al Sindaco ed al notaio alla presenza di due testimoni.

Pensioni.

Sono di due specie: dirette ed indirette.

Sono pensioni dirette quelle che competono direttamente ai militari inabilitati al lavoro per causa di servizio.