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inerente alle azioni stesse e che quindi per le sue mansioni siano stati esposti ad offese di armi belliche;
Il diritto si è acquistato dal momento di attuazione dell’ordine di partecipare alle azioni o compiere servizi;
c) le polizze sono due: una di L. 500, l’altra di L. i000 se si tratti di caporali o soldati: due polizze di L. i000 per i sottufficiali;
d) se il combattente è caduto in battaglia od è morto per ferite riportate in combattimento o per causa di malattia dovuta al servizio di guerra vengono versate L. 500 o L. i000 a seconda del grado agli eredi legittimi o alle altre persone che il combattente abbia designate nella polizza, ma questo pagamento non pregiudica, il diritto alla liquidazione della pensione privilegiata di guerra, cioè non toglie la pensione alla vedova o agli orfani od a chiunque altri abbia diritto;
e) se la morte avvenga durante un fatto d’armi e non per causa diretta della guerra, causa che non dia il diritto a pensione privilegiata devono essere pagate L. i000 una volta tanto;
f) se il combattente provi di volere garantire o migliorare la sua condizione economica rendendo più intenso e produttivo il lavoro e voglia acquistare terreni, macchine agricole, industriali, arnesi, utensili, potrà convertire la sua polizza in L. i000 entro tre mesi dalla sua smobilitazione, termine che si augura venga abbreviato. Incaricata del pagamento è l’Opera Nazionale dei Combattenti;
g) se il militare che ne aveva diritto, è morto prima di avere la polizza, il diritto non si perde, ma passa agli eredi che dando gli elementi opportuni potranno richiederla all’Istituto Nazionale delle Assicurazioni in Roma;
h) se si è perduta la polizza, bisogna darne avviso al proprio Deposito e all’Istituto Nazionale delle Assicurazioni. — Essendo sotto le armi al proprio Comandante;