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cario del vescovo marsicano a nome Ascanio Parisi, dichiara: 1° che la chiesa di Saponara è «collegiata,» ed esercita da tempo immemorabile il diritto di eleggere l’arciprete, cui il vescovo non dà se non la conferma; 2° che competa all’arciprete unicamente — privative — la cognizione «di tutto le primo cause civili, criminali e miste, contro ai chierici o ai laici che tocchino allo spirituale» — cognitionem primarum causarum, civilium, criminalium, et mixtarum omnium contra clericas, presbyteros et laicos, — eccetto le cause che importino pena di morte o recisione di membra, e le cause matrimoniali; le quali spettano alla curia del vescovo, una alla cognizione di tutto cause in appello.

Questa medesima sentenza riconosceva nel capo della chiesa saponarese la facoltà di pubblicare costituzioni sinodali; ed un diritto altresì che a noi lettori di altra età fa inarcare le ciglia, ed è il diritto di permettere ai componenti del clero saponarese di comparire in giudizio, sia come attori, sia pure come testimoni innanzi al giudico secolare.1 — Se doveva permettere, poteva negare! E questo era un bel modo di richiamare i laici, volenti o nolenti, innanzi ai tribunali ecclesiastici!

II vescovo De Martiis ratificò con suo speciale atto del settembre del 15782 cotesta sentenza del suo Vicario.

Lo storico Ramaglia, che nel suo inedito volume riferisce tutti i documenti del processo o segue passo a passo le varie vicende della lunga controversia, scrive queste parole, che occorre al mio scopo di riferire. In virtù dell’informazione processuale del 1572 «dovendosi (egli dice) proceder nella causa, non si mancò, per parte del Collegio (cioè del clero di Saponara) e dell’arciprete Giliberto, andar rattrovando ed unendo scritture antiche, dallo quali apparato fosse l’esercizio della giurisdizione (oltre degli testimoni esaminati nella difesa, al numero di 24, e vecchi e forastieri); colli quali onninamente provò che da tempo immemorabile gli arcipreti della Saponara avevano esercitata la totale giurisdizione quasi vescovile, come Ordinari, anche contro li stessi vicarii generali di Marsico che delinquito

  1. Eccone le parole: .... E (licet) concedendi licentiam
  2. Apud Ramaglia, Ms. cap. XVII.