Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/97


— 65 —

REGOLAMENTO PROVVISORIO

PER

LA ELEZIONE DEI DEPUTATI

TITOLO I.


Disposizioni preliminari

1. In ogni distretto si radunerà un collegio elettorale per la nomina di un deputato. L’unito prospetto indica tanto la comprensione di ciascun distretto in ragione della cifra della popolazione fissata approssimativamente a trenta mila anime, quanto il comune in cui avrà luogo la riunione del collegio.

2. collegi elettorali si compongono di tutti gli individui appartenenti alle classi, ed aventi le qualità prescritte di sopra.

3. Niuno può esercitare il diritto di elettore se non che personalmente.

4. Gl’individui che hanno la possidenza divisa in più territorj o distretti potranno cumularne le cifre sparse per acquistare la qualità di elettore.

5. Ciascun elettore esercita il suo diritto soltanto nel distretto in cui ha il domicilio, cioè la stabile dimora. Quelli però i quali possedendo in più distretti, posseggono in