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LXVIII. Il presente Statuto sarà messo in vigore all’apertura dei due Consigli.
Ma per quel che riguarda la elezione dei deputati avrà forza appena pubblicata la legge elettorale.
LXIX. Rimangono in vigore tutte le disposizioni legislative, che non sono contrarie al presente Statuto.
E similmente vogliamo, e decretiamo che nessuna legge o consuetudine preesistente o diritto quesito, o diritto dei terzi, o vizio di orrezione, o surrezione possa allegarsi contro le disposizioni del presente Statuto, il quale intendiamo, che debba essere quanto prima inserito in una Bolla concistoriale, secondo l’antica forma, a perpetua memoria.
Datum Romae apud S. Mariam Majorem die XIV. Martii MDCCCXLVIII. Pontificatus Nostri anno Secundo.
PIUS PP. IX.