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tefice sono a carico dello Stato. I Ministri sotto la dipendenza del Cardinale Camerlengo, provvedono la somma occorrente, quantunque non contemplata nel preventivo di quell’anno, fermo l’obbligo di renderne conto, dimostrando d’averla impiegata per i titoli sopra enunciati.
LX. Se allorchè muore il Sommo Pontefice il bilancio preventivo dell’anno non fosse ancora stato votato da ambedue i Consigli, i Ministri di pieno diritto sono autorizzati ad esigere i tributi e provvedere alle spese sulle basi dell’ultimo preventivo votato dai Consi gli e sanzionato dal Pontefice.
Se però il preventivo allorchè muore il Pontefice era già stato votato da ambedue i Consigli, in questo caso il sacro Collegio userà del diritto di dare o negare la sanzione alla risoluzione dei Consigli.
LXI. I diritti di Sovranità temporale esercitati dal defunto Pontefice, durante la Sede vacante risiedono nel sacro Collegio, il quale ne userà a forma delle costituzioni Apostoliche e del presente Statuto.
Del Consiglio di Stato.
LXII. Vi sarà un Consiglio di Stato composto di dieci Consiglieri e di un corpo di Uditori non eccedente il numero di ventiquattro tutti di nomina Sovrana.