Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/58


— 26 —

avvenuto, e la rata, o rate sborsate saranno convertite in altrettanto consolidato in favore dell’offerente, alla ragione di scudi cinque per ogni cento versati come sopra.

Art. 27.° Pei pagamenti che verranno fatti dagli affrancanti entro i sei mesi dalla data della presente legge, il governo accorderà uno sconto del due e mezzo per cento, più lo sconto pel tempo che mancherà allo spirare dello stesso semestre da calcolarsi in ragione del cinque per cento all’anno. Tale bonifico peraltro non verrà accordato per la prima quarta parte del prezzo da pagarsi entro i dieci giorni dall’approvazione della offerta.

Art. 28.° Avrà luogo una eguale sospen sione di contratto qualora dall’affrancante o redimente nell’atto del versamento dell’ultima rata non si giustificasse il pagamento delle prestazioni decorse posteriormente all’offerta; nel qual caso il frutto delle somme versate dovrà cedere in vantaggio dei luoghi pii e pubblici stabilimenti creditori delle somme non pagate in questo intervallo.

Art. 29.° Nel caso di laudemj, o consimili prestazioni dovute in certi, e determinati periodi come all’art. 7.° l’affrancante dovrà ancora dimostrare di avere soddisfatte le rate proporzionali sulle norme dello stesso articolo per gli anni decorsi dall’ultimo pagamento fino al