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Art. 25. A cura del Ministro delle finanze per la città di Roma, e sua Comarca, dei rispettivi presidi per le provincie, dentro tre giorni dall’epoca, in cui sarà stata presentata la dichiarazione di offerta, se ne darà partecipazione di ufficio al superiore, o rappresentante del luogo pio, o pubblico stabilimento, a cui appartiene il titolo di credito da affrancarsi, o redimersi al solo oggetto della verificazione degli estremi delle offerte, e per gli opportuni schiarimenti di fatto; al quale effetto è stabilito il termine di giorni venticinque, scorso il quale si rinnoverà la partecipazione con prefissione di un ulteriore, e perentorio termine di giorni cinque. Tali partecipazioni, e prefissioni di termini si eseguiranno col mezzo dei cursori del luogo, ove esistono i luoghi pii, e pubblici stabilimenti, e l’atto sarà riprodotto nelle rispettive segreterie comunali.

Art. 24.° In pendenza dei termini sopra stabiliti, non dovrà ritardarsi la trattativa del contratto, nel quale si procurerà di migliorare l’offerta, sia per l’aumento del prezzo relativo agli accessorj, ove abbiano luogo, sia per la diminuzione della dilazione al pagamento. Di tutto si compilerà nel luogo stesso, ove si è aperto il protocollo delle offerte, dettagliato verbale da sottoscriversi dall’offerente, e rispettivamente dal Ministro delle finanze, e presidi delle provincie si procederà all’accet-