Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/51


— 19 —

quindi si effettueranno la divisione, e lo sborso nel modo sopraccennato. Oltre a tutto ciò nei due sopra mentovati casi, si dovrà sborsare quanto è stabilito nel precedente articolo per titolo di laudemj eventuali.

Art. 8.° Se si tratterà di censi riservativi, allorquando nei rispettivi contratti si trovi determinata la somma capitale, su cui fu fissata l’annua prestazione, si dovrà dall’affrancante sborsare la somma stessa. Quando la somma capitale nel contratto non si troverà determinata, sarà a carico del debitore, che voglia liberarsene, sborsare venti volte l’annua prestazione stabilita nel contratto, fatta detrazione di quei pesi, dai quali possa essere decurtata o per patto, o per legge.

Art. 9.° Per i capitali in fine dovuti per prezzo dei fondi rimasto presso gli acquirenti coll’obbligo di corrisponderne i frutti compensativi, dovrà soddisfarsi l’intera somma stabilita nei rispettivi contratti, e che tuttora fosse rimasta insoluta.

Art. 10.° Se, oltre quanto è preveduto nei precedenti articoli, sarà dovuto qualche altro speciale accessorio, che possa essere calcolato in denaro, dovrà aversene ragione nell’affrancazione, e formerà il soggetto di speciali trattative. Sarà parimenti soggetto di trattative per un’aumento sul prezzo di affrancazione,