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ria, dei fondi rustici, e formerà la base su cui si calcolerà la rendita succennata.

Art. 4. Se il canone, o livello da prestarsi in genere fosse costituito in una certa quota di raccolto, la quantità di questo verrà fissata sulla media del raccolto verificatosi nel decennio dal 1838. al 1847., ferma restando la valutazione del prezzo secondo la media indicata nell’articolo precedente.

Art. 5.° Quanto è prescritto nei precedenti articoli sarà comune all’affrancazione delle decime prediali, annue prestazioni, e pensioni locatizie contemplate nell’art. primo.

Art. 6.° Il capitale dell’annua rendita formato come sopra, ove abbia luogo la percezione dei laudemj eventuali sotto qualunque denominazione si debbano a titolo di passaggi e rinnovazioni, si aumenterà di altra quota nel modo seguente.

§. I. Quando il laudemio per contratto, legge, o consuetudine è dovuto in somma determinata senza riguardo al valore del fondo si capitalizzerà al 5 per 400 la quindicesima parte di esso laudemio, ed il risultato si aggiungerà a quello dell’annua rendita.

§. II. Se la somma del laudemio non sarà determinata come al §. precedente dovrà tenersi per norma l’ultimo pagamento fatto per questo titolo, qualunque sieno le riserve e condizioni con cui si dice eseguito, e dovrà far-