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partenenti ai luoghi píi e pubblici stabilimenti ancorchè esteri in tutto lo Stato, non esclusi i capitoli, anche delle chiese patriarcali, commende, abbazie mense vescovili parrocchie, seminarj, convitti, confraternite, benefizii, prelature, e titoli cardinalizii, con l’espressa deroga ai patti comunque proibitivi d’affrancazione, redenzione, e pagamento: quali patti, con le respettive condizioni, risolutive, o pene qualunque, ancorchè muniti di speciale giuramento, s’intenderanno come se non fossero stati stipulati.
Art. 2.° Allorchè si tratterà di canoni livelli, decime prediali, annue prestazioni, e pensioni locatizie l’affrancazione sarà regolata con le seguenti norme.
§. I. Pei canoni, o livelli costituiti a perpetuità, l’affrancazione si regolerà in ragione di scudi cento per ogni scudi cinque di annua rendita.
§. II. I canoni o livelli a generazioni si ragguaglieranno al tre per cento se il contratto si trovi nell’ultima generazione; al tre e mezzo, se si trovi nella penultima; ed al quattro per cento, se si trovi nell’antipenultima. Se al termine del contratto manchino quattro generazioni, compresa l’attuale, il ragguaglio si farà al quattro e mezzo per cento. Quando manchino al termine più di quattro genera-