Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/42


— 10 —

( N. 7. ) Disposizione colla quale viene aumentato il valore della moneta di argento di cinque franchi, e quella di oro di venti franchi portando la prima a bajocchi 93 e la seconda a scudi 3. 72. fino a che non si sarà uniformato il sistema monetario cogli altri Stati.

3. marzo 1848.

NOTIFICAZIONE

Carlo Luigi Morichini Arcivescovo di Nisibi,

della Santità di Nostro Signore

PIO PAPA IX. e sua R.C.A.

Pro-Tesoriere generale Ministro delle finanze


L’esperienza ha fatto conoscere che alcune delle più ricercate monete estere come vengono introdotte nello Stato Pontificio a cura sia del Governo, sia dei principali stabilimenti commerciali per i bisogni della circolazione, ne vengono quasi subito riesportate a cagione del favore di cui godono in altre piazze, ove ad esse viene attribuito un valore maggiore di quello fissato per lo Stato Pontificio nella vigente tariffa monetaria. La riesportazione poi si verifica principalmente a riguardo delle monete da 5 franchi o lire in