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37. Ciascuno elettore pone nell’urna una scheda, in cui deve essere scritto il nome di una persona eligibile. È nulla la scheda qualora contenga più di un nome, o qualora non presenti bastante indicazione della persona proposta. Le schede che saranno dichiarate nulle non verranno computate per determinare il numero dei votanti.
38. La presidenza pronunzia sopra la nullità, come pure pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che s’incontrano nelle operazioni del collegio. Dovrà farsi menzione nel verbale da redigersi di tutti i reclami insorti, e delle ragionate decisioni pronunziate dalla presidenza. Le carte relative a tali reclami saranno firmate dai membri della presidenza ed annesse al verbale. È riservato al consiglio dei deputati l’emettere su i reclami definitivo giudizio.
39. Passate sei ore dall’apertura della sessione, il presidente dichiara chiuso lo squittinio, e coll’assistenza degli squittinatori procede allo spoglio ed alla regolare registrazione delle schede, applicato il metodo prescritto ne gli articoli 50 e 34.
40. Nessuno potrà considerarsi come eletto alla prima votazione, se non riunisce in suo favore più del terzo delle voci dell’intero numero dei membri componenti il collegio,