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mini indicati agli articoli 9, 11, 12, 13, e 15, della presente legge.
21. Le parti che si credono gravate dalle decisioni della commissione di revisione, possono appellare al tribunale di prima istanza del capo luogo nel termine di tre giorni dopo seguita la intimazione.
22. Il tribunale giudica sommariamente e inappellabilmente entro otto giorni dalla interposta appellazione. Le sentenze, che devono essere motivate, hanno immediata esecuzione.
TITOLO III.
Della elezione dei deputati al consiglio.
23. La riunione del collegio elettorale viene annunziata dal suono della campana maggiore un ora prima che abbia incominciamento. Il capo della magistratura, assistito dagli anziani, la presiede provvisoriamente.
24. La presidenza occupa un posto distinto, e inferiormente seggono ad un tavolino il segretario comunale e l’archivista notarile incaricati di registrare i nomi degli elettori a mano a mano che si presentano nella sala, e di redigere i verbali. Mancando l’archivista notarile supplisce il notaro più anziano del luogo per ragione di nomina. Due elettori presenti, nominati dal capo della ma-