Pagina:Prohibitione di fonder o' diminuire monete ducali d'argento.djvu/3


Il Sereniss. Gran Duca di Toscana, e per S. A. S. li molto Magnifici, e Clarissimi SS. Luogotenente, e Consiglieri suoi nella Rep. Fiorentina, Considerando la gran quantitá di moneta d’Argento, che da poco tempo in quà si è battuta in questa Zecca, e la grande scarsitá di essa, che di presente si trova in questa Cittá di Firenze, e in quella di Siena, e nel resto delli stati di S. Al. e dubitando, che in fra l’altre cause ció proceda, perche molti, non sapendo la gravitá del delitto, e della pena impostali dalle leggi, e ordini, si mettino à fonder monete, per far lor lavori, e spenghino per tal via gran’ quantitá di esse, in grave danno dell’universale, e dell’Arti della Lana, e Seta particularmente che havendo difficultá di danari, non possono lavorar gagliardamente, coma richiede il bisogno della Città, e de poveri, e con perdere, e mandar male la spesa, che ci vá in fabricar dette monete, e etiam con ingiuria del Principe stesso, del quale portano l’impronta.

Onde volendo a tal disordine, e altri come sotto, per quanto si può, provedere, rinovando le prohibitioni antiche, fanno publicamente bandire, notificare, e espressamente comandare à tutti.

Che in modo alcuno, ne sotto qualsivoglia quesito colore, ne per qualsivoglia causa, e occasione, che diró, excogitar si possa nessuno ardisca, o presuma fondere, struggere, disfare, diminuire, sbolzonare, ne in alcun modo tagliare, o limare qualsivoglia sorte di moneta d’argento di S. A. S. ne de suoi Serenissimi predecessori, sotto quelle pene pecuniarie, e di corpo afflittive, che alli spettabi-