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tutte le facilitazioni e concessioni; e sotto le condizioni del presente.

3.° La costruzione di questa strada che è dichiarata di utilità pubblica e la relativa occupazione dei fondi si regolerà colle stesse leggi ch’esistono per le strade regie postali. Però avanti di procedere alla stima dei terreni necessarj per la sua costruzione, gl’intraprenditori sono obbligati di tentare un accomodamento all’amichevole coi proprietarj. Non riescendo l’accomodamento sarà facoltativo ai privilegiati di chiedere e dovrà il tribunale ordinare una visita giudiziale ex primo decreto coll’opera di periti, dei beni stabili da occuparsi all’effetto di rilevare la misura e lo stato dei beni medesimi e tutte le circostanze che potessero in seguito influire per la liquidazione del prezzo; subito dopo questo rilievo è facoltativo ai privilegiati di procedere all’occupazione dei beni stabili, salva la successiva liquidazione del loro prezzo.

4.° Sono pure obbligati di stabilire, dove sulla linea s’incontra qualche canale o strada preesistente e necessaria, una comunicazione praticabile di questa strada preesistente, comunicazione per la quale si accordano le stesse facilitazioni che per l’occupazione dei terreni occorribili per la strada che a scelta dei privilegiati attraverserà oppure passerà sopra o sotto la strada a rotaje, e sono altresì tenuti di stabilire, ossia di surrogare, ne’ luoghi dove il terreno d’una strada preesistente è impiegato per la strada di ferro, un’altra strada in sostituzione di quella soppressa, tutte le volte che ciò sarà necessario.

5.° I terreni occupati per la costruzione della strada di ferro e dei fabbricati annessi saranno esenti da ogni imposta come per le strade regie, e se quei terreni saranno infruttiferi ed incolti e di ragione comunale o del regio erario si cederanno per uso della strada di ferro gratuitamente ossia senza compenso.

6.° Per ciò che riguarda i furti commessi sulla strada ed i guasti che potrebbero esservi fatti dalla malevolenza, essi saranno giudicati strettamente dietro le leggi esistenti.

7.° Le stesse facilitazioni ed esenzioni di dazio d’ogni sorta accordate dagli articoli sesto e settimo della Notificazione 27 dicembre 1817 del Governo di Milano pei battelli a vapore, sono pure concesse alla Società suddetta per l’introduzione dei materiali occorrenti alla strada di ferro, delle macchine e del necessario combustibile.