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952 | rivista di diritto penitenziario |
nazionale, così come si può rilevare dai voti emessi nei recenti congressi internazionali di diritto penale e in quelli penitenziari e dalle conclusioni a cui sono giunti gli studiosi di tale problema in ogni paese.
Ed è noto anche che si è ormai pienamente d’accordo nel riconoscere che il giudice, quello penale particolarmente, debba essere specializzato, in maniera da poter rispondere efficacemente alle esigenze delle leggi penali, che si vanno sempre più largamente orientando verso lo studio del delinquente, ai fini della valutazione della gravità del reato, della capacità a delinquere, della pericolosità criminale e della rieducazione del delinquente stesso.
Ora gli studiosi sono invitati a riassumere i loro convincimenti circa il problema relativo al ruolo che spetta al giudice nella lotta contro la criminalità e alla sua conseguente preparazione e specializzazione. Prescindendo da discussioni teoriche e dottrinarie, inutili anche per il fatto che ormai, dal punto di vista programmatico, si è tutti d’accordo nel riconoscer la necessità della specializzazione del giudice penale, si dovranno indicare i compiti del giudice nella lotta contro la criminalità, nei vari momenti delle indagini, del giudizio e della esecuzione della pena, tenendo presente quanto è stato fatto finora attraverso le istituzioni già esistenti, quale quella del giudice di sorveglianza.
Sarà opportuno altresì precisare in quale modo e con quali criteri il giudice debba essere preparato ai suoi compiti e possa raggiungere la sua specializzazione, segnalando a questo riguardo l’opportunità di corsi universitari, post-universitari o di corsi culturali in genere, e suggerendo quant’altro si ritenga conveniente per il raggiungimento dello scopo anzidetto.
Sarà infine necessario che gli studiosi stabiliscano fino a qual punto la specializzazione del giudice penale debba essere spinta, e quale sia il limite della sua attività nella valutazione della capacità d’intendere e di volere, della capacità a delinquere e della pericolosità e correggibilità del delinquente, in rapporto anche alle funzioni che sono attualmente affidate al perito; ed esprimano il loro parere circa i criteri attraverso i quali potrà risolversi praticamente il problema della specializzazione del giudice penale, in riferimento all’altro problema della creazione di giudici tecnici di carriera, o di tribunali misti dei quali facciano parte competenti privati tecnici.